Etichettatura ambientale.

Descrizione

D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116.

CHIARIMENTI SULL’ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI DI CUI ALL’ART. 219, COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152.

“Imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli da trasporto.
Al fine di garantire la corretta etichettatura ambientale anche degli imballaggi finiti e venduti, direttamente dal produttore, neutri, privi di grafica o stampa, (es. sacchettame trasparente, incarti non personalizzati) e imballi per il trasporto o imballaggio terziario. Per gli imballaggi citati, si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio, laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri anche digitali.  In merito alla possibilità di adottare ulteriori strumenti al fine di adempiere all’obbligo informativo imposto dalla previsione di un’etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi come definita dal comma 5, dell’art. 219 del TUA, è consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (es. APP, QR code, siti internet), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).”

Film, bobine, sacchi, shopper in:

 Smaltire nella raccolta della plastica. Verifica le disposizioni nel tuo comune.

    Smaltire nella raccolta della plastica. Verifica le disposizioni nel tuo comune.

      Smaltire nella raccolta dei rifiuti organici.